Lo statuto della CCDC

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1
È costituita la “Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura – Cooperativa sociale a responsabilità limitata”.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART.2
La Cooperativa ha sede in Brescia.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART.3
La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050.
Tale termine può essere prorogato con delibera dell’Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

SCOPO ED OGGETTO

ART.4
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi e del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

ART.5
La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata attraverso lo svolgimento di attività educative, rivolte in primo luogo ai giovani.
La Cooperativa si propone di:
promuovere in tutte le forme possibili manifestazioni utili alla formazione educativa della persona, miranti a favorire la sua piena maturazione intellettuale e culturale
costituire un luogo di incontro e offrire modalità di aggregazione che esaltino il valore dell’educazione permanente
promuovere l’aggiornamento degli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado
ampliare la conoscenza della cultura in tutte le sue forme (artistica, letteraria, scientifica, filosofica, religiosa, teatrale, musicale, multimediale, eccetera), attraverso contatti tra persone, enti e associazioni
favorire la conservazione e la diffusione di libri, riviste, audio, audiovisivi in ogni forma.
La Cooperativa intende promuovere tutte le attività necessarie e utili a conseguire le proprie finalità attraverso:
convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, proiezioni di film, spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche
la pubblicazione e diffusione in proprio di libri, riviste, opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché l’attivazione di siti internet
la produzione di audiovisivi, la registrazione e la messa in onda su emittenti radiotelevisive della propria attività culturale
l’organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti, educatori e operatori scolastici.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla Legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

SOCI 

ART.6
Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte.
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

ART.7
Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
A) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa
B) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART.8
La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione contenente:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;
b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
d) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.9
L’Ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:
a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione;
b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;
c) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.
Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

ART.10
Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, senza l’obbligo di precisare il motivo dell’eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all’interessato.
Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote all’atto della sottoscrizione.

ART.11
I soci sono obbligati:
a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell’eventuale sovrapprezzo;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all’attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti da apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART.12
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte, nonché per liquidazione o fallimento.
Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

ART.13
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2473 c.c. può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell’attività sociale.

ART.14
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:
1. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l’ammissione;
2. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
3. senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
4. per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;
5. si è reso irreperibile.

ART.15
Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 10, 12, 13 e 14 (ad esclusione dell’ipotesi indicata al punto 5) devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all’interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio arbitrale.
Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE

ART.16
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore non inferiore a € 25,00; per i soci preesistenti continua a sussistere la quota minima di Euro 5,16 il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla Legge 31.1.1992 n.59 e che tale può rimanere ai sensi dell’art.21 comma 4 della stessa Legge.
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dalla riserva straordinaria;
4) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.
Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall’articolo 2525 c.c. secondo comma.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Cooperativa.

ART.17
Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione.

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI –
DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART.18
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.19
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.
La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell’attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.
Nessun dividendo può essere distribuito ai soci; pertanto l’eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al fondo riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l’esistenza della società né all’atto dello scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ART.20
Sono organi della Cooperativa:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale, quando la sua costituzione sia obbligatoria per legge o la sua costituzione sia deliberata dall’Assemblea.

A) ASSEMBLEA

ART.21
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, segnalate dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria delibera altresì per:
1. nominare gli amministratori;
2. nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, quando previsti dallo Statuto o dalla legge;
3. trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno;
4. deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
L’Assemblea delibera sulle materie di cui all’art. 2479 c.c.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalle vigenti norme di legge.

ART.22
Il Consiglio di amministrazione può convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà opportuno anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché sul territorio italiano.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci – anche via posta elettronica -, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso suindicato deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
In mancanza dell’adempimento delle facoltà suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se esistenti. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto oppure dal Collegio sindacale, se esistente. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

ART.23
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza, salvo diverse disposizioni indicate dalla Legge.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza.

ART.24
Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari gli amministratori, i sindaci, se esistenti, e i dipendenti non soci della Cooperativa.

ART.25
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione salvo che l’Assemblea non elegga altri a presiederla.
Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente è eletto dall’Assemblea.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche un non socio.
Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.26
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 15 membri eletti dall’Assemblea. Il numero dei componenti è stabilito dall’Assemblea prima di procedere alla nomina. Almeno i due terzi del Consiglio di amministrazione deve essere costituito da soci.
La composizione del Consiglio di amministrazione deve rappresentare adeguatamente, quando ciò è possibile, la compagine sociale che lo elegge.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.
Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.
Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell’Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Detta mozione deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 dei voti complessivi. Gli amministratori, e in loro vece i sindaci, se esistenti, devono convocare l’Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della mozione. Alla votazione sulla mozione di sfiducia partecipa tutta la base sociale. In deroga a quanto stabilito dall’art.2383 terzo comma c.c. all’amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.
Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice-Presidente; può nominare un segretario, anche al di fuori del Consiglio.

ART.27
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi (anche via posta elettronica) o da recapitarsi non meno di 4 giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voto dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.
Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.
L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

ART.28
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

ART.29
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Può perciò anche deliberare l’adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.
Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici, anche con la partecipazione di non soci, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART.30
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART.31
La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE – COLLEGIO ARBITRALE

ART.32
Il Collegio sindacale è costituito quando la sua nomina sia obbligatoria per legge o, in mancanza di obbligo di legge, se deliberato dall’Assemblea. Si applicano le norme di legge previste in materia.

REQUISITI MUTUALISTICI 

ART.33
È vietata la distribuzione ai soci di utili e dividendi di qualunque tipo.
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 59 del 31.1.1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.34
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ART.35
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative – Unione Provinciale di Brescia.

ART.36
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.